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Agenzia delle Entrate, allerta per questi lavoratori: ecco cosa succede

di Vincenzo Galletta

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito di recente alcuni parametri abbastanza stringenti affinché alcune determinate categorie di lavoratori possano accedere ai regimi fiscali agevolati che li riguardano. Parliamo dei così detti “impatriati”, le persone che arrivano in Italia o che tornano nel nostro paese per esercitare la propria professione frutto dell’ingegno, come professori universitari e ricercatori.

Dal 2019 il Governo e lo Stato hanno previsto la possibilità di un accesso ad un regime fiscale agevolato per questi soggetti, purché avessero dei requisiti abbastanza specifici: fra questi la previsione di restare in Italia per almeno due anni. Di recente l’Agenzia delle Entrate ha risposto a due interpelli che hanno chiarito ulteriormente la situazione. Attenzione a cosa sta succedendo: bisogna aggiornarsi per capire se si può rientrare nelle agevolazioni.

Lavoratori Impatriati: il chiarimento di Agenzia delle Entrate

Come probabilmente è già noto a chi usufruisce o chiede di usufruire del trattamento all’articolo 16 del decreto internazionalizzazione, i primi requisiti richiesti agli impatriati sono i seguenti.
Innanzitutto trasferire la residenza in Italia dall’estero, e non essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti (essere quindi all’estero da un po’ di tempo, ndr). Poi il lavoratore deve impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni, e a svolgere l’attività prevalentemente sul nostro territorio.

Possono chiedere questo regime agevolato anche cittadini UE o extra UE che risiedono in paesi ove sia in vigore una convenzione con doppie imposizioni, o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che siano laureati e abbiano lavorato continuativamente fuori Italia per almeno i 2 anni precedenti, o che abbiano studiato per laurea o specializzazione all’estero, sempre per lo stesso periodo.

Il primo interpello cui ha risposto l’Agenzia delle Entrate riguarda i lavoratori che sono andati all’estero per distacco dalla propria posizione lavorativa sul territorio italiano. In questo caso il regime agevolato non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Se invece il distacco avviene con la stipula di un nuovo contratto di lavoro, che ne modifichi il suo ruolo aziendale, allora potrà accedere al beneficio al rientro. Restano poi una serie di casi in cui questa discontinuità, pur avvenendo nei fatti, non la costituisce in effetto. Invitiamo gli interessati a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate per approfondire ulteriormente la questione.

Impatriati: Agenzia delle Entrate su Smart Working, case e figli

Altro interpello cui ha risposto Agenzia delle Entrate riguarda altre tre categorie. Il regime agevolato per Impatriati spetta a coloro che lavorano in smartworking dall’Italia per un’azienda straniera, nel caso in cui ricorrano tutti i requisiti di legge.

Tale regime può essere esteso dai sei anni originari a otto anni totali se i lavoratori in questione abbiano figli minori o a carico fino a 11 se hanno almeno due figli, e fino a 13 anni se ne hanno 3. E ancora, il beneficio può essere richiesto anche se docenti e ricercatori diventano proprietari di casa sul nostro territorio entro 18 mesi dal cambio di residenza o lo siano diventati nei 12 mesi precedenti.

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