Da aprile, con la fine dello stato di emergenza, si ferma anche la modalità di pagamento “contanti” della pensione lanciata da Poste Italiane per ridurre le code allo sportello. Nulla è cambiato per chi percepisce la pensione versando sul proprio conto corrente, conto postale o conto corrente bancario, ma per altri è tornata la situazione pre-pandemia, con le pensioni a disposizione dal primo giorno lavorativo di ogni mese. Le pensioni saranno nuovamente pagate dal 1° del mese, anche all’ufficio postale, non più così presto come da quando è iniziata la pandemia. “Per i pensionati titolari di libretto di risparmio, conto BancoPosta o Postepay Evolution, la pensione verrà riaccreditata periodicamente a partire dal primo giorno del mese”
Poste Italiane è stata informata della fine dello stato di emergenza: “Anche da venerdì 1 aprile i titolari di carte Postam at, Carta Libretto o Postepay Evolution potranno prelevare contanti da 8000 ATM Postamat in Italia senza recarsi allo sportello”; e “Tutti i pensionati che intendono prelevare contanti allo sportello potranno recarsi in uno dei 12.800 uffici postali in tutto il paese tra l’1 e il 6 aprile, secondo un elenco alfabetico affisso all’esterno di ciascun ufficio postale”.
Ritirare contanti
I pensionati che intendono prelevare contanti allo sportello possono recarsi in uno dei 12.800 uffici postali a livello nazionale tra il 2 e il 7 maggio, secondo un elenco alfabetico affisso all’esterno di ciascun ufficio postale.
Ulteriori misure correttive ai sensi del Decreto Antifrode n. 1 dal 1 maggio 2022. 13/2022, modificando le disposizioni dell’articolo 121 del Decreto Ripartenza, ha introdotto il divieto di frazionamento dei crediti e di attribuzione di un numero identificativo a ciascuna assegnazione, il cosiddetto “bollino blu”.
Non solo: il 1 maggio è stata anche la data in cui la banca ha effettuato il primo quarto bonifico, in esclusiva per i propri correntisti.
Ulteriori novità in materia di bonifici sono attese dal 1 maggio 2022
Ciò è previsto dall’articolo 121, comma 1 quater, della Legge di Riattivazione. 34/2020, da ultimo modificato dalla legge di modifica del Decreto Sostegni ter, che recepisce le misure previste dal Decreto Antifrode del 25 febbraio scorso.
Si vedano in dettaglio le disposizioni dell’articolo 1-quater, articolo 121 del decreto n. 121. 34/2020, a partire da maggio, i crediti derivanti da opzioni di sconto e bonifici in fattura non possono essere ceduti parzialmente dopo la prima comunicazione di opzione inviata all’Agenzia delle Entrate.
La cessazione dei bonifici parziali si applicherà alle comunicazioni di primi bonifici o sconti su fatture inviate a partire dal 1 maggio, in sostanza sarà in vigore la data del primo invio al fine di determinare le circostanze che scateneranno lo split ban.
Pertanto, le regole restano le stesse fino al 30 aprile, data in cui è possibile trasferire parte o tutto l’importo maturato.